Quando l’assicurazione non paga un sinistro con l’auto?

2022-12-21 15:55:21 By : Ms. Lisa Yan

I casi in cui la compagnia può negare il risarcimento dei danni causati da un incidente stradale. Quando non interviene la polizza Rc auto.

Hai fatto un incidente stradale e quando ti sei rivolto alla compagnia di assicurazioni ti sei sentito dire «picche»: nessun risarcimento. Nello stupore, ti chiedi dove hai sbagliato, sapendo che è stato l’altro conducente a prendersi il torto. Molto probabile che il tuo errore si trovi nell’elenco che vedremo tra poco e che spiega quando l’assicurazione non paga un sinistro con l’auto.

La polizza scaduta, il tamponamento a catena, la circolazione in una strada a cui non si doveva accedere sono solo alcuni dei motivi per cui la compagnia può rifiutarsi di risarcire l’automobilista danneggiato in un incidente. Anche se non bisogna mai dare per scontato che abbia ragione: al fine di capire se è il caso di andare fino in fondo per ottenere ciò che spetta oppure se è meglio restare zitti per non fare qualche figuraccia, è bene sapere quando l’assicurazione non paga un sinistro con l’auto secondo quanto stabilito dal Codice della strada e dal Codice delle assicurazioni.

Per comprendere quando l’assicurazione non paga un sinistro, si può cominciare ricordando che cosa copre e che cosa, invece, resta fuori dalla polizza Rc auto, che è l’assicurazione obbligatoria di cui deve essere dotato ogni veicolo a motore in circolazione. Un contratto assicurativo che deve essere attivo anche quando non si utilizza la macchina. Pertanto, non è possibile lasciare, ad esempio, in strada un veicolo non assicurato, che si tratti di un parcheggio pubblico o privato, nel piazzale di un distributore di carburante o di un supermercato, ecc.

In caso di incidente, la polizza Rc (responsabilità civile) garantisce il risarcimento dei danni:

La polizza, invece, non copre i danni:

Come appena detto, l’assicurazione non paga un sinistro con l’auto al conducente che provoca l’incidente. Sarà lui a doversi pagare il carrozziere ed eventuali cure o terapie nel caso rimanga ferito nell’impatto. Non avrà diritto, infatti, ad alcun indennizzo.

Qui bisogna fare un distinguo. L’assicurazione paga i danni se il sinistro con l’auto avviene in una strada privata aperta al pubblico, poiché anche in quelle vie opera il Codice della strada. Si parla, quindi, delle strade il cui accesso non è impedito da un cancello, da una stanga, da una catena o da un dissuasore telecomandato. In altre parole, conta il fatto che sulla via in cui avviene l’incidente può transitare chiunque e non chi è il proprietario della strada. Può essere il caso del piazzale della scuola e del distributore di benzina negli orari di apertura al pubblico oppure del parcheggio del supermercato.

Diverso il caso della strada privata il cui accesso è vietato ai non autorizzati. In questo caso, in quel tratto non opera il Codice della strada e, di conseguenza, l’assicurazione non paga il sinistro con l’auto. Si pensi alla strada di campagna alla quale si accede dopo aver aperto un cancello o aver rimosso una catena.

Precisazione anche in questo caso. La polizza Rc auto viene considerata valida, e quindi efficace, fino a 15 giorni dopo la scadenza indicata nel contratto. Significa che se l’incidente avviene, ad esempio, quattro giorni dopo la data di scadenza della polizza, l’assicurazione deve pagare il danno del sinistro.

I guai cominciano dal sedicesimo giorno in poi. Se, per esempio, la polizza è scaduta il 31 gennaio e si fa un incidente il 16 febbraio, l’assicurazione non paga il risarcimento. Oltre al fatto che il conducente andrà incontro a delle sanzioni piuttosto pesanti.

L’articolo 193 del Codice della strada prevede per chi non è in regola con la polizza una sanzione amministrativa da 866 a 3.464 euro. Il veicolo viene, inoltre, prelevato dalla Polizia e portato in un luogo non aperto alla circolazione. La sanzione si riduce del 50% se si provvede alla demolizione dell’auto entro 30 giorni dalla data in cui è stata contestata la violazione, previa comunicazione all’organo che ha rilevato la trasgressione dell’intenzione di procedere in tal senso. In caso di recidiva nell’arco di 24 mesi, la sanzione raddoppia. C’è, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi. Il mezzo viene sottoposto a fermo amministrativo per 45 giorni dalla data in cui è stata pagata la sanzione ed è stata attivata una polizza obbligatoria di almeno 180 giorni.

Chi paga, dunque, in questo caso? Il risarcimento sarà a carico del proprietario dell’auto senza copertura assicurativa e del conducente, se persona diversa. Il danneggiato riceverà i soldi dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada che poi si rivale sul responsabile privo di polizza.

Il figlio esce in retro dal garage con la sua auto mentre il padre, che stava arrivando dal lavoro, tentava di entrare. Entrambi hanno compiuto la manovra piuttosto decisi e c’è stato lo scontro. L’assicurazione paga il sinistro dell’auto?

In questo caso, no. La polizza copre solo i danni alle persone ma non quelli ai veicoli coinvolti in un incidente quando essi appartengono a persone con vincolo di parentela fino al terzo grado, vale a dire:

Escluso il risarcimento anche quando i veicoli interessati appartengono ai seguenti familiari, ma solo se convivono con il responsabile del sinistro o sono a suo carico:

L’assicurazione non paga il sinistro con l’auto in caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria. È il caso del veicolo rubato. La polizza, dunque, non opera dal giorno successivo alla denuncia all’autorità di pubblica sicurezza.

Oltre al danno la beffa, dunque? Niente risarcimento? Non è così: il danneggiato può attingere dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. L’assicurazione non comprende i danni alle cose trasportate a bordo del veicolo responsabile del sinistro.

Allo stesso modo, l’assicurazione non paga il sinistro provocato da un’auto pirata che causa l’incidente e poi il conducente a bordo si dà alla fuga. Pure in questo caso interviene il Fondo di Garanzia.

L’assicurazione può rifiutarsi di pagare il risarcimento del danno da sinistro con l’auto anche quando il conducente non osserva le regole imposte dal Codice della strada e tiene un comportamento contrario alle norme. Può essere il caso di chi guida senza la cintura di sicurezza oppure gareggia con un’altra auto a velocità eccessiva.

Il risarcimento può essere negato quando l’automobilista avrebbe potuto evitare il sinistro tenendo una condotta corretta oppure può essere ridotto nel caso in cui, pur senza poter evitare il sinistro, la condotta di guida corretta avrebbe causato dei danni minori.

Vale lo stesso per il caso in cui il conducente è minorenne o sprovvisto di patente.

Il vecchio adagio dice di non lasciare per domani quello che puoi fare oggi. Per evitare rischiose dimenticanze, meglio comunicare il sinistro all’assicurazione quanto prima. Anche perché, trascorsi tre giorni dalla data dell’incidente, la compagnia potrebbe negare il risarcimento. Ciò accade quando il ritardo sia stato effettuato allo scopo di danneggiare l’assicurazione. Se manca la malafede, quindi, il risarcimento non può essere negato.

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