Paziente ricoverato precipita dalle scale con la sedia a rotelle e muore

2022-12-21 15:47:52 By : Ms. Suki Chen

Paziente ricoverato privo di sorveglianza precipita dalle scale e perde la vita.

La Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale che aveva dichiarato il legale rappresentante della società di gestione della Casa di Cura e il legale rappresentante della assegnataria del servizio di continuità assistenziale, dell’emergenza, della sicurezza e delle cure dei pazienti all’interno della struttura citata, responsabili del reato di omicidio colposo ai danni del paziente della struttura (soggetto incapace di provvedere a se stesso per malattia fisica e mentale), nei cui confronti erano stati ritenuti gli obblighi di ospitalità, assistenza, cura e vigilanza in forza di contratto sottoscritto dal coniuge della persona offesa il 18/6/2014, ha rideterminato la pena e confermato nel resto.

In particolare, si contesta agli imputati di avere lasciato senza presidio il piano ove si trovava il paziente poi deceduto, persona non autosufficiente e quindi soggetta a sorveglianza, impiegando un numero di operatori socio-assistenziali inadeguato alle esigenze e alla logistica della struttura (dislocata su tre piani) e alle condizioni psicofisiche dei pazienti e, in ogni caso, insufficiente ad assistere e vigilare i pazienti, omettendo di emanare direttive e ordini per disciplinare l’accompagnamento e l’afflusso degli ospiti in sala da pranzo e per avere omesso di vigilare sullo svolgimento del servizio e, in particolare, per non avere previsto, quantomeno nelle aree comuni e nei corridoi, sistemi di videosorveglianza atti a integrare l’attività di vigilanza approntata dagli operatori.

In conseguenza di tali carenze, il giorno dell’incidente, tra le 10:30 e le 10:45, dopo che le operatrici si erano allontanate per accompagnare altri ospiti al piano terra, il paziente ricoverato, utilizzando una sedia a rotelle ad auto spinta, era uscito dalla sua camera, posta al secondo piano, accedendo alla porta antincendio del pianerottolo e precipitando dalle scale, procurandosi gravi lesioni in conseguenza delle quali decedeva.

Viene dedotto vizio della motivazione con riferimento alla valutazione della prevedibilità e evitabilità dell’evento ed errata attribuzione di responsabilità che sarebbe invece attribuibile ad altre figure.

Il secondo imputato deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, per carenza di motivazione e rileva che il direttore sanitario, mai indagato, era l’unico deputato a redigere la scheda del paziente, ossia il documento contenente la valutazione del suo stato, ivi comprese le eventuali residue autonomie e gli obiettivi da perseguire sul paziente.

Con il terzo motivo, infine, deduce violazione e/o erronea interpretazione della legge penale, quanto all’art. 113, c.p., il cui campo di applicazione è quello della responsabilità sanitaria, oltre il quale i singoli garanti non hanno la possibilità di conoscere e percepire la portata dell’altrui negligenza o anche solo ipotizzarla. I Giudici d’appello, al contrario, hanno dato per scontato la conoscibilità della situazione di pericolo, non rinvenendosi alcun cenno alla circostanza che l’imputato sapesse o avesse avuto anche solo il sentore che il paziente si trovava in una situazione di pericolo.

I ricorsi sono entrambi inammissibili.

Il Tribunale, nella sentenza appellata, aveva ritenuto che la materiale gestione degli ospiti della RSA, nonostante l’impegno degli operatori, non era stata procedimentalizzata, né organizzata, ma di fatto “demandata al caso, nella “speranza” che tutto andasse per il meglio”.

Il decesso del paziente ricoverato, perché precipitato dalle scale, non era stato conseguenza di mancanze di carattere assistenziale, quanto piuttosto di una mancata vigilanza del paziente, ingenerata dalle riscontrate carenze organizzative. Quanto al servizio di assistenza, esso era stato appaltato ad altra società, la quale, a sua volta, lo aveva sub appaltato ad altra; su base contrattuale era previsto l’obbligo di quest’ultima di garantire la sicurezza dei pazienti.

La responsabilità dei due imputati è stata ritenuta muovendo dalla considerazione che, pur non esistendo una direttiva scritta che imponesse alle operatrici e/o al personale paramedico di presidiare continuamente i piani di degenza, tuttavia, la prova orale aveva consentito di accertare che tale indicazione esisteva ed era nota agli operatori, tanto che, dopo i fatti, era stata data precisa disposizione di non lasciare i piani senza controllo.

Per quanto riguarda il cancelletto adducente alle scale, teatro dell’evento, risulta provato che il paziente ricoverato deceduto in quel periodo aveva le mani chiuse a pugno, ciò ne limitava la manualità, consentendogli solo di spingersi sulla sedia, ma non di compiere un’azione più complessa come l’apertura del chiavistello, peraltro apposto sul lato prospiciente le scale e non verso il pianerottolo.

Ed ancora, risulta provato che la vittima era l’unico ospite della RSA che, pur non essendo autosufficiente, godeva di una certa libertà di movimento (poteva spostarsi di piano con un montacarichi), anche grazie alla sedia a rotelle di cui aveva la disponibilità.

Inoltre, sempre in punto ricostruzione dei fatti, la Corte di Appello ha affermato che la “libertà” del paziente non dipendeva dalla insufficienza del controllo, bensì da una decisione terapeutica, affinché gli fosse garantito un minimo di autonomia, data la giovane età e le discrete condizioni fisiche.

Ad ogni modo, la mancanza di espresse disposizioni scritte, portate a conoscenza di tutti gli operatori, e di direttive volte ad assicurarsi che tutti i cancelletti di accesso alle scale fossero chiusi, integra una condotta gravemente imprudente e negligente, tenuto anche conto della particolare collocazione del cancelletto incriminato, la cui chiusura era posta sul lato prospiciente le scale.

Ebbene, nel momento in cui la RSA ha affidato l’appalto della sorveglianza, ciò non comportava l’esonero del committente dall’obbligo di verifica sul corretto svolgimento del servizio appaltato, anche tenuto conto delle particolari condizioni dei pazienti ospitati.

In via conclusiva, quel giudice ha ritenuto nella condotta di entrambi i ricorrenti profili di negligenza e imprudenza, consistiti nel non avere costoro adottato misure (chiusura automatica del cancelletto e sua facile apertura nel senso dell’esodo; presenza di un operatore al piano, in prossimità del pianerottolo), conformate alla peculiare situazione del paziente C., onde garantirne la sicurezza e scongiurare, in particolare, eventi del tipo di quello verificatosi.

Ha, infine, superato le osservazioni difensive, secondo le quali i due imputati erano sì a conoscenza della situazione peculiare del C., ma non avevano mai ricevuto segnalazioni riguardanti l’esistenza di pericoli, cosicché non poteva da essi esigersi di governare il rischio di una caduta dalle scale. Al contrario, erano proprio le due posizioni ricoperte a imporre ai due di valutare l’esistenza di pericoli per la incolumità del C. e predisporre le cautele necessarie. Infatti, il frangente nel quale l’evento si verificò non era di (peso dalla introduzione di un rischio eccentrico (una condotta della vittima che potesse ritenersi, cioè, imprevedibile, siccome mai riscontrata), i suoi movimenti essendo viceversa un dato conosciuto e consentito sin dal suo ingresso in struttura.

Per tali ragioni entrambi i ricorsi risultano manifestamente infondati.

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