Legge 104 Disabili: come funziona l'Iva ridotta per acquisto elettrodomestici | LeggiOggi

2022-12-21 15:53:22 By : Mr. Henry Wang

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La risposta al quesito posto è stata fornita dall’Agenzia delle entrate con l’Interpello n. 422/2019, in cui viene espressamente specificato che l’agevolazione in esame debba essere riconosciuta a tutti i beni per i quali il medico specialista attesti, sulla base di una valutazione tecnica, un collegamento funzionale tra patologia diagnosticata e effetti migliorativi di questi beni e sussidi.

Il chiarimento si è reso necessario poiché numerosi punti vendita hanno di fatto negato l’applicazione dell’Iva ridotta, ritenendo che le prescrizioni mediche fossero generiche o comunque non specificavano il prodotto da acquistare.

Vediamo quindi nel dettaglio quali sono le condizioni, i requisiti, e le modalità di richiesta per godere dell’Iva agevolata, oltre a una breve panoramica di tutti i beni e servizi acquistabili con Iva al 4 per cento.

L’art. 2, co. 9, del D.L. n. 669/1996 ha esteso l’Iva agevolata al 4%, oltre a tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti, anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della L. n. 104/1992.

In altre parole, con la richiamata disposizione si è voluto estendere le agevolazioni già previste per gli ausili in senso stretto anche a prodotti di comune reperibilità che possono migliorare l’autonomia delle persone con disabilità.

Le condizioni e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione in esame sono state definite con Decreto del Ministero delle Finanze del 14 marzo 1998. In questo provvedimento è chiarito che l’aliquota del 4% si applica “Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104“.

Ma cosa s’intende per “sussidi tecnici ed informatici”? Ebbene, si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità.

Questi elettrodomestici devono essere preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

Resta inteso che l’utilizzo del sussidio deve portare ad una maggiore autosufficienza od integrazione da parte del soggetto disabile il quale, in tal modo, può vedere annullate o ridotte le difficoltà che il proprio stato determina in riferimento al rapporto funzionale con l’ambiente.

Con riguardo alla documentazione necessaria al fine di fruire dell’iva agevolata, l’art. 2, co. 2 del citato D.M. 14 marzo 1998 prevede che il soggetto portatore di handicap debba produrre:

Per quanto riguarda, inoltre, il diritto alla detrazione Irpef, si ricorda che l’art. 15, lett. c) del Dpr. n. 917/1986 (cd. Tuir) disciplina la detrazione spettante per le spese sanitarie distinguendo tra:

In particolare, la detrazione, nella misura del 19 per cento, spetta sull’intero importo delle spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’art. 3 della L. n. 104/1992.

Rientrano in questa categoria di spesa, a titolo esemplificativo:

Ciò detto, per beneficiare della detrazione Irpef sull’intero importo occorre possedere, oltre alla certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della L. n.104/1992, anche la certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile.

In base alle previsioni di cui al n. 31) della Tabella A, parte seconda, allegata al Dpr. n. 633/1972, sono soggetti ad iva con aliquota agevolata nella misura del 4 per cento:

Il beneficiario, per ottenere l’applicazione dell’IVA con aliquota del 4%, deve produrre al cedente, all’atto della cessione, la documentazione attestante il diritto all’agevolazione, tra cui la certificazione relativa alla condizione di disabilità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non ha acquistato un analogo veicolo agevolato.

Attenzione: le agevolazioni fiscali possono essere goduti solo se il disabile da assistere non abbia un reddito di lavoro superiore a 2.840,51 euro, ossia non deve risultare fiscalmente a carico. Tali soggetti, inoltre, sono esentati dal pagamento del bollo auto.

Tra i beni soggetti a Iva agevolata rientrano anche, ad esempio: